giovedì 23 marzo 2017

Apertura finestra su proprietà altrui

L’apertura di una finestra , senza rispettare i limiti di distanza prescritti dal codice civile, dalle norme nazionali e dai regolamenti locali, trasgredisce il diritto alla riservatezza ed alla sicurezza del proprio fondo finitimo, principi garantiti dal codice civile ai sensi dell’art. Il tuo vicino ha appena realizzato una nuova finestra proprio davanti al tuo giardino. A tuo avviso, l’apertura è un’evidente violazione della privacy poiché gli consente di affacciarsi sulla tua proprietà e di vedere giorno e notte cosa fai. Le luci e le vedute sono fondamentali perché consentono il passaggio di aria e di luce, ma quando si aprono sul fondo del vicino possono costituire un problema in termini di privacy e di sicurezza. La legge, quindi, definisce le luci e le vedute, ne.


Finestre altrui su mia proprietà privata. L’apertura delle luci regolari nel proprio muro costituisce l’esercizio di una facoltà del diritto di proprietà consentita a prescindere dalla distanza dal fondo altrui: il proprietario confinante ha, infatti, solo il diritto di chiudere tali finestre in caso di costruzione in appoggio o in aderenza al muro nel quale sono aperte e quello di esigere la conformità delle luci alle prescrizioni di legge. Sono finestre prospettiche quelle aperture che manifestano una destinazione oggettiva all’esercizio, normale e permanente, della inspectio e della prospectio in alienum.


Vale a dire la possibilità di avere una visuale agevole – senza l’uso di mezzi artificiali- sul fondo del vicino, configurandosi l’affaccio come una possibilità aggiuntiva a quella normale di guardare nel fondo del vicino. Si pensi a finestre , terrazzi, balconi e lastrici solari dotati di parapetti. Specie di finestre.


In tema di limitazioni legali della proprietà , costituisce veduta diretta sul. Altra verifica che occorrerà svolgere è quella di esaminare la disciplina. Una veduta permette, quindi, una visione mobile e globale sul fondo altrui consentendo di. Chi ha il diritto di chiudere.


Il mio cliente è proprietario di un immobile con finestre (al piano terra con inferriate e persiane scorrevoli, e al piano primo senza inferriate) e gronda in affaccio su un vialetto carrabile di altra proprietà che costeggia. Salve devo trasformare una finestra al primo piano in porta finestra con relativa realizzazione di un nuovo balcone, il balcone andrebbe ad insistere come sagoma sulla mia proprietà , ma si andrebbe ad ottenere un aggravio di veduta sulla proprietà del vicino, pur non arrivando al confine del terreno, in questo caso sarebbe bene di redarre un accordo tra le parti, o non è necessario, e nel. Infine in materia di apertura di luci o vedute, le norme sulle distanze. Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.


Le aperture sono di due tipologie: finestre lucifere (luci) e finestre prospettiche. A disposizione per ulteriori chiarimenti. La giurisprudenza più recente afferma che l’apertura di finestre sulle parti comuni di edificio in condominio non deve sottostare alle norme dettate dal codice civile in tema i luci e vedute proprio perché di tratta di proprietà comune che riceve una tutela particolare e sui generis. Nell’ipotesi in cui le luci si aprono sul fondo altrui, fra un vano e l’altro di un medesimo edificio con lo scopo di dare luce ed aria ad uno di essi attraverso l’altro, tali aperture non costituiscono estrinsecazione del diritto di proprietà, ossia manifestazione di una “ facultas ” del diritto stesso, ma, comportando una invasione della sfera di godimento della proprietà altrui, hanno natura di ius in re aliena.


Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Le aperture praticabili nel muro rivolto verso il fondo altrui sono giuridicamente (Codice Civile) qualificate finestre e possono essere esclusivamente di due : le luci e le vedute. Il Condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune può aprire su esso abbaini e finestre – non incompatibili con la sua destinazione naturale – per dare aria e luce alla sua proprietà, purchè le opere siano a regola d’arte e non ne pregiudichi la funzione di copertura, nè ledano i diritti degli altri Condomini sul medesimo.


Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci. Invero, costituisce orientamento consolidato della Corte di legittimità che l’apertura di finestre (ovvero la trasformazione di “luce” in “veduta”) su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell’art. A norma dell’articolo 9del codice civile, l’apertura della veduta su proprietà altrui è soggetta a rispetto della distanza di un metro e mezzo tra il fondo del vicino e il muro su cui si aprono.


Aprendo una finestra mi affacciarei su un terreno altrui che viene usato semplicemente come parcheggio famigliare dal propietario. Esistono norme che regolano il diritto a utilizzare per il passaggio un fondo di proprietà altrui : dall’esatta definizione di tale esercizio ai doveri di ciascuna parte in causa. Tale apertura non costituisce estrinsecazione del diritto di proprietà , ossia manifestazione di una facultas del diritto di dominio, ma ponendo in essere in via effettuale l’invasione della sfera di godimento della proprietà altrui , ha sostanza, struttura e funzione di uno ius in re aliena acquistabile, quindi, ex lege mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia, sempreché l. Ora nel caso in esame la Corte napoletana pur avendo riconosciuto che il muro posto a confine tra le proprietà C. D realizzata dalla F. Regolamento condominiale. Tali lati sono distanti circa m. Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui, può formare in questo muro delle luci o finestre con inferriate e invetriate fisse. Queste finestre devono essere munite di cancelli di ferro, le cui maglie avranno un decimetro (circa tre pollici ed otto linee) di apertura al più, ed un telajo ad invetriata fissa”.


Buongiorno, vorrei porre un difficile quesito: la mia casa ha un muro che confina con una proprietà altrui , tuttavia il muro parte largo dalla base fino all’altezza di circa un metro, dopo si restringe creando un gradino di circa centimetri e sale per un altro metro circa creando un altro gradino per poi proseguire per tutta la sua lunghezza fino al tetto. Invero, non rientra nella norma codicistica il diritto per il vicino o per il condominio di occupare impunemente il fondo altrui, ove procuri un indubbio disagio per l’impossibilità del proprietario di godere del proprio bene a causa dell’inutilizzabilità del cortile, siccome occupato da persone, attrezzi e ponteggi, con l’impedimento magari anche dell’apertura della porta-finestra del cortile. Le aperture lucifere che si trovano all’interno di un edificio condominiale, o comunque all’interno di un complesso immobiliare integrante una proprietà condominiale, a differenza di quelle che si aprono sul fondo aperto altrui, sono sprovviste di quella connotazione di precarietà e di mera tolleranza che caratterizza le luci contemplate negli articoli 9e 9del codice civile, con la conseguenza che esse sono sottratte alla disciplina di tali norme e che in ordine a esse è. La proprietà rappresenta la massima espressione dei diritti reali, un modello rispetto al quale tutti gli altri diritti reali si definiscono come limitati.


Ciò che distingue principalmente la proprietà dagli altri diritti reali la pienezza del diritto, difatti, l’art.

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